Art. 14 Tasso d'interesse 1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso minimo e' stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16. 2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione del mutuo, non risulti superiore all'intensita' massima di aiuto di cui all'art. 5.