Art. 14 
 
                          Tasso d'interesse 
 
  1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' fisso per tutta
la  durata  del  mutuo.  Il  tasso  minimo  e'   stabilito   con   la
deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16. 
  2. La struttura competente verifica che  l'equivalente  sovvenzione
lorda,  calcolata  sulla  base  del  tasso  di   riferimento   e   di
attualizzazione in vigore al momento della concessione del mutuo, non
risulti superiore all'intensita' massima di aiuto di cui all'art. 5.