Art. 15 Estinzione anticipata e accollo del mutuo 1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalita' e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 11. 2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita Finaosta S.p.A.. 3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente alla scadenza dei limiti temporali previsti dall'art. 8, comma 1, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, alieni, ceda o modifichi la destinazione d'uso dei beni o delle opere finanziate ai sensi della presente legge, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.