Art. 15 
 
              Estinzione anticipata e accollo del mutuo 
 
  1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le
modalita' e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 11. 
  2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato  sono
trasferiti al  cessionario,  previa  autorizzazione  della  struttura
competente, sentita Finaosta S.p.A.. 
  3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente  alla  scadenza
dei limiti temporali previsti dall'art. 8, comma  1,  e  prima  della
conclusione del periodo di ammortamento, alieni, ceda o modifichi  la
destinazione d'uso dei beni o delle opere finanziate ai  sensi  della
presente legge,  il  mutuo  ancora  in  essere  deve  essere  estinto
anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.