Art. 16 Rinvio 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento: a) alle voci di costo considerate ammissibili per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2; b) alla definizione del metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5; c) alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, ai criteri per l'ammissibilita' tecnico-economica delle domande e per la formazione delle graduatorie, nonche' ai criteri di priorita' tra le iniziative; d) alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione dell'aiuto.