Art. 16 
 
                               Rinvio 
 
  1. La Giunta regionale, con propria deliberazione,  definisce  ogni
altro aspetto o adempimento,  anche  procedimentale,  utile  ai  fini
dell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento: 
    a) alle voci di costo considerate ammissibili per gli  interventi
di cui all'art. 4, comma 2; 
    b)  alla  definizione  del  metodo  di  calcolo  utilizzato   per
determinare l'importo massimo dell'aiuto ai sensi dell'art. 5; 
    c) alla documentazione da allegare  alla  domanda  di  aiuto,  ai
criteri per l'ammissibilita' tecnico-economica delle domande e per la
formazione delle graduatorie, nonche' ai criteri di priorita' tra  le
iniziative; 
    d) alla documentazione  da  presentare  ai  fini  dell'erogazione
dell'aiuto.