Art. 17 
 
                Rifinanziamento della legge regionale 
                        18 giugno 2004, n. 8 
 
  1. La spesa per le finalita' di cui alla legge regionale 18  giugno
2004,  n.  8  (Interventi  regionali  per  lo  sviluppo  di  impianti
funiviari e di connesse strutture di  servizio),  e'  autorizzata  in
euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per il 2019.