Art. 17 Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 1. La spesa per le finalita' di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e' autorizzata in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per il 2019.