Art. 19 Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativamente agli aiuti sotto forma di contributi, e' determinato in euro 222.400 per l'anno 2018, in euro 353.600 per l'anno 2019 e in euro 104.326 per l'anno 2020. 2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17, relativamente al finanziamento della legge regionale n. 8/2004, e' determinato in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per l'anno 2019. 3. L'onere di cui ai commi 1 e 2 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nelle seguenti Missioni: a) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 2.628.470 nel 2018 e per euro 2.791.204 nel 2019; b) Missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 per euro 222.400 nel 2018, euro 353.600 nel 2019 ed euro 104.326 nel 2020. 4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'iscrizione della maggiore entrata, derivante dai riversamenti previsti al comma 5, sul capitolo di nuova istituzione (Riversamento di somme dal fondo di rotazione istituito presso Finaosta S.p.a.) Titolo IV (Entrate in conto capitale) Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, di euro 2.850.870 per l'anno 2018, di euro 3.144.804 per l'anno 2019 e di euro 104.326 per l'anno 2020. 5. Finaosta S.p.A. riversa alla Regione nel bilancio regionale la somma di euro 6.100.000, anche in piu' soluzioni, ad oggi disponibile sul fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale n. 46/1985, per: a) euro 2.850.870 a valere sull'anno 2018; b) euro 3.144.804 a valere sull'anno 2019; c) euro 104.326 a valere sull'anno 2020. 6. Per gli anni successivi, l'onere annuo puo' essere rideterminato con la legge di stabilita' regionale. 7. L'onere derivante dall'applicazione del capo IV, relativamente agli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato, trova copertura nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione costituito presso Finaosta S.p.A. e al suo finanziamento si provvede nei limiti delle disponibilita' derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta S.p.A., ai sensi della legge regionale n. 46/1985, o con le altre modalita' previste dall'art. 10, comma 3. 8. Dall'applicazione dell'art. 18 non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti), in quanto gli oneri previsti per il 2018 in euro 18.000 trovano copertura mediante riduzioni di pari importo nell'ambito della medesima Missione e Programma. 9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste. Aosta, 29 marzo 2018. VIERIN (Omissis).