Art. 19 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge,
relativamente agli aiuti sotto forma di contributi, e' determinato in
euro 222.400 per l'anno 2018, in euro 353.600 per l'anno  2019  e  in
euro 104.326 per l'anno 2020. 
  2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17,  relativamente
al finanziamento della legge regionale n. 8/2004, e'  determinato  in
euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per l'anno 2019. 
  3. L'onere di cui  ai  commi  1  e  2  fa  carico  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio di previsione della  Regione  per
il triennio 2018/2020 nelle seguenti Missioni: 
    a) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilita'), Programma 02
(Trasporto pubblico locale), Titolo 2  (Spese  di  investimento)  per
euro 2.628.470 nel 2018 e per euro 2.791.204 nel 2019; 
    b) Missione  06  (Politiche  giovanili  sport  e  tempo  libero),
Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 per  euro  222.400  nel
2018, euro 353.600 nel 2019 ed euro 104.326 nel 2020. 
  4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e  2  si  provvede
mediante  l'iscrizione  della   maggiore   entrata,   derivante   dai
riversamenti previsti al comma 5, sul capitolo di  nuova  istituzione
(Riversamento di  somme  dal  fondo  di  rotazione  istituito  presso
Finaosta S.p.a.) Titolo IV (Entrate in conto capitale) Tipologia  500
(Altre entrate in conto capitale) della parte entrata del bilancio di
previsione della Regione per il triennio 2018/2020, di euro 2.850.870
per l'anno 2018, di euro 3.144.804 per l'anno 2019 e di euro  104.326
per l'anno 2020. 
  5. Finaosta S.p.A. riversa alla Regione nel bilancio  regionale  la
somma di euro 6.100.000, anche in piu' soluzioni, ad oggi disponibile
sul fondo di rotazione regionale istituito presso Finaosta S.p.A., ai
sensi della legge regionale n. 46/1985, per: 
    a) euro 2.850.870 a valere sull'anno 2018; 
    b) euro 3.144.804 a valere sull'anno 2019; 
    c) euro 104.326 a valere sull'anno 2020. 
  6. Per gli anni successivi, l'onere annuo puo' essere rideterminato
con la legge di stabilita' regionale. 
  7. L'onere derivante dall'applicazione del capo  IV,  relativamente
agli aiuti sotto forma di mutuo a tasso  agevolato,  trova  copertura
nell'ambito  dell'apposito  fondo  di  rotazione  costituito   presso
Finaosta S.p.A. e al suo finanziamento si provvede nei  limiti  delle
disponibilita' derivanti dai rientri a valere sul fondo di  rotazione
regionale istituito presso Finaosta  S.p.A.,  ai  sensi  della  legge
regionale n. 46/1985, o con le altre modalita' previste dall'art. 10,
comma 3. 
  8. Dall'applicazione  dell'art.  18  non  derivano  maggiori  spese
rispetto a quelle gia' autorizzate  in  bilancio  nella  Missione  10
(Trasporti e diritto alla  mobilita'),  Programma  10.002  (Trasporto
pubblico locale), titolo 1 (spese  correnti),  in  quanto  gli  oneri
previsti per il  2018  in  euro  18.000  trovano  copertura  mediante
riduzioni di pari  importo  nell'ambito  della  medesima  Missione  e
Programma. 
  9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta/  Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 29 marzo 2018. 
 
                               VIERIN 
 
(Omissis).