Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) stazione di sport invernali: destinazione turistica costituita da un complesso di infrastrutture e servizi prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato con una specifica denominazione, geograficamente individuabile come l'area abitata immediatamente adiacente alla partenza degli impianti di risalita, fatta eccezione per gli impianti effettuanti trasporto pubblico locale, di cui al piano di bacino di traffico della Valle d'Aosta; b) complesso funiviario: insieme delle infrastrutture sportive per la pratica dello sci, costituite dagli impianti funiviari prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, gestiti in forma unitaria e tra loro collegati, e dalle piste da sci ad essi afferenti; c) complesso funiviario di interesse sovralocale: il complesso funiviario ubicato in una stazione di sport invernali, aventi caratteristiche tali da superare i limiti indicati nella decisione in merito all'aiuto di Stato n. 676/2002 del 7 maggio 2004, relativo agli impianti funiviari della Valle d'Aosta.