Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a) stazione di sport invernali: destinazione turistica costituita
da  un  complesso  di  infrastrutture   e   servizi   prevalentemente
finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato con
una  specifica  denominazione,  geograficamente  individuabile   come
l'area abitata immediatamente adiacente alla partenza degli  impianti
di risalita, fatta eccezione per gli impianti  effettuanti  trasporto
pubblico locale, di cui al piano di bacino di  traffico  della  Valle
d'Aosta; 
    b) complesso funiviario: insieme  delle  infrastrutture  sportive
per  la  pratica  dello  sci,  costituite  dagli  impianti  funiviari
prevalentemente  finalizzati  alla  pratica  degli  sport  invernali,
gestiti in forma unitaria e tra loro collegati, e dalle piste da  sci
ad essi afferenti; 
    c) complesso funiviario di interesse  sovralocale:  il  complesso
funiviario  ubicato  in  una  stazione  di  sport  invernali,  aventi
caratteristiche tali da superare i limiti indicati nella decisione in
merito all'aiuto di Stato n. 676/2002 del  7  maggio  2004,  relativo
agli impianti funiviari della Valle d'Aosta.