Art. 3 Beneficiari 1. Sono beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate in complessi funiviari di interesse sovralocale, che non versino in situazione di difficolta' ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.