Art. 3 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Sono beneficiari degli  aiuti  di  cui  alla  presente  legge  i
gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti  concessionari  di
linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate  in  complessi
funiviari di interesse sovralocale, che non versino in situazione  di
difficolta' ai sensi della normativa europea in materia di  aiuti  di
Stato.