Art. 5 
 
                Limiti agli aiuti e metodi di calcolo 
 
  1. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di
Stato, gli aiuti  prevedono  i  seguenti  limiti  e  misure  massime,
rapportati all'entita' del costo ammissibile: 
    a) nel caso di aiuti  agli  investimenti  il  cui  ammontare  sia
superiore a 2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare
il valore calcolato secondo il metodo del deficit di finanziamento di
cui al comma 4; 
    b) nel caso di aiuti  agli  investimenti  il  cui  ammontare  sia
inferiore o uguale a 2 milioni di euro, l'importo massimo  dell'aiuto
e' fissato all'80 per cento dei costi ammissibili. 
  2. Nel caso di aiuti agli investimenti  erogati  mediante  mutui  a
tasso agevolato o nella formula mista contributi in conto capitale  e
mutui a tasso agevolato, valgono i seguenti criteri: 
    a)  l'importo  dell'aiuto,  per  la  parte  relativa  al   mutuo,
corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata  sulla  base
del tasso di riferimento e di attualizzazione in  vigore  al  momento
della concessione dell'aiuto; 
    b) l'ammontare del mutuo concesso puo' arrivare fino al  100  per
cento dei costi ammissibili, nel rispetto  dei  limiti  previsti  dal
comma 1. 
  3. Ai fini  del  calcolo  dell'intensita'  di  aiuto  e  dei  costi
ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al netto dell'IVA e al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 
  4. Per gli aiuti agli investimenti di cui al comma 1,  lettera  a),
il metodo del deficit di finanziamento e' utilizzato per  determinare
l'importo massimo dell'aiuto.  Tale  importo  non  deve  superare  la
differenza  tra  i  costi  ammissibili  e  il   risultato   operativo
dell'investimento,   attualizzati   alla   data   della   concessione
dell'aiuto. L'entita' delle entrate e dei costi  operativi  derivanti
dal nuovo investimento sono stimati ex ante, nel rispetto  di  quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di  cui  all'art.
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