Art. 5 Limiti agli aiuti e metodi di calcolo 1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli aiuti prevedono i seguenti limiti e misure massime, rapportati all'entita' del costo ammissibile: a) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia superiore a 2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare il valore calcolato secondo il metodo del deficit di finanziamento di cui al comma 4; b) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia inferiore o uguale a 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto e' fissato all'80 per cento dei costi ammissibili. 2. Nel caso di aiuti agli investimenti erogati mediante mutui a tasso agevolato o nella formula mista contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, valgono i seguenti criteri: a) l'importo dell'aiuto, per la parte relativa al mutuo, corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto; b) l'ammontare del mutuo concesso puo' arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1. 3. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al netto dell'IVA e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4. Per gli aiuti agli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il metodo del deficit di finanziamento e' utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. L'entita' delle entrate e dei costi operativi derivanti dal nuovo investimento sono stimati ex ante, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16.