Art. 6 Presentazione delle domande e istruttoria 1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui all'art. 4 sono presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno. 2. La struttura competente verifica l'ammissibilita' formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della Commissione consultiva di cui al comma 3. In particolare, la Commissione consultiva: a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonche' sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda; b) predispone la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale. 3. La Commissione consultiva, nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente, e' composta: a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato; b) da un rappresentante della societa' finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), o suo delegato; c) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo delegato. 4. La partecipazione alla Commissione consultiva e' a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce preliminarmente, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i criteri per l'ammissibilita' tecnico-economica delle domande, per la determinazione dei costi ammissibili e per la formazione delle graduatorie, nonche' i criteri di priorita' tra le iniziative per le diverse tipologie di investimenti di cui all'art. 4, comma 2. 6. La concessione degli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e', in ogni caso, subordinata alla positiva valutazione economico-finanziaria circa il merito creditizio del beneficiario da parte di Finaosta S.p.A.. 7. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici esclusivamente se riferiti: a) a differenti costi ammissibili; b) agli stessi costi ammissibili, qualora il cumulo non determini il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili in base alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. 8. Non sono ammissibili richieste relative a iniziative il cui avvio dei lavori sia avvenuto prima della presentazione della domanda. Le attivita' finalizzate alle indagini e progettazioni non costituiscono avvio dei lavori. 9. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.