Art. 6 
 
              Presentazione delle domande e istruttoria 
 
  1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui all'art. 4
sono presentate alla struttura competente entro il  30  settembre  di
ogni anno. 
  2. La struttura competente verifica l'ammissibilita' formale  delle
domande  e  le  sottopone  all'esame  di  merito  della   Commissione
consultiva  di  cui  al  comma  3.  In  particolare,  la  Commissione
consultiva: 
    a) esprime motivato parere  sulle  soluzioni  tecniche  proposte,
nonche' sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa  oggetto
della domanda; 
    b)  predispone   la   graduatoria   provvisoria   delle   domande
presentate, sulla base dei criteri approvati con deliberazione  della
Giunta regionale. 
  3.  La  Commissione  consultiva,  nominata  con  provvedimento  del
dirigente della struttura competente, e' composta: 
    a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato; 
    b) da un  rappresentante  della  societa'  finanziaria  regionale
(Finaosta S.p.A.), o suo delegato; 
    c) da un rappresentante dell'Associazione valdostana  impianti  a
fune, o suo delegato. 
  4. La  partecipazione  alla  Commissione  consultiva  e'  a  titolo
gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
  5.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  definisce
preliminarmente,  anche  in  relazione   alle   risorse   finanziarie
disponibili, i criteri per l'ammissibilita'  tecnico-economica  delle
domande, per  la  determinazione  dei  costi  ammissibili  e  per  la
formazione delle graduatorie, nonche' i criteri di priorita'  tra  le
iniziative per le diverse tipologie di investimenti di  cui  all'art.
4, comma 2. 
  6. La  concessione  degli  aiuti  sotto  forma  di  mutui  a  tasso
agevolato e', in ogni caso,  subordinata  alla  positiva  valutazione
economico-finanziaria circa il merito creditizio del beneficiario  da
parte di Finaosta S.p.A.. 
  7. Gli aiuti previsti dalla  presente  legge  sono  cumulabili  con
altri finanziamenti pubblici esclusivamente se riferiti: 
    a) a differenti costi ammissibili; 
    b) agli stessi costi ammissibili, qualora il cumulo non determini
il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto  piu'
elevati applicabili in base alla  normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  8. Non sono ammissibili richieste  relative  a  iniziative  il  cui
avvio  dei  lavori  sia  avvenuto  prima  della  presentazione  della
domanda. Le attivita' finalizzate alle indagini e  progettazioni  non
costituiscono avvio dei lavori. 
  9.  Gli  aiuti  di  cui  alla  presente  legge  sono  concessi  con
provvedimento del dirigente della struttura  competente,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili.