Art. 7 Controlli ed erogazione 1 . Al fine di verificare i termini e le modalita' di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la struttura competente effettua controlli per verificare la completezza e regolarita' della documentazione di spesa. I controlli sono effettuati, anche a campione, con facolta' di accesso alle sedi delle imprese interessate, per verificare l'effettiva esecuzione delle opere o la conformita' all'intervento autorizzato. 2. L'erogazione degli aiuti e' comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarita' della documentazione di spesa esibita dal beneficiario. 3. L'erogazione degli aiuti non e', in ogni caso, effettuata a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.