Art. 7 
 
                       Controlli ed erogazione 
 
  1 . Al fine di verificare i termini e le  modalita'  di  attuazione
delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi
e di  ogni  altro  adempimento  previsto  dalla  presente  legge,  la
struttura competente effettua controlli per verificare la completezza
e  regolarita'  della  documentazione  di  spesa. I  controlli   sono
effettuati, anche a campione, con facolta' di accesso alle sedi delle
imprese interessate,  per  verificare  l'effettiva  esecuzione  delle
opere o la conformita' all'intervento autorizzato. 
  2. L'erogazione degli aiuti e' comunque subordinata  alla  verifica
della completezza e della regolarita' della documentazione  di  spesa
esibita dal beneficiario. 
  3. L'erogazione degli aiuti non e',  in  ogni  caso,  effettuata  a
favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente  per
effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.