Art. 8 Vincoli e divieti 1. Le opere e i beni finanziati non possono essere alienati, ceduti o distolti dalla loro destinazione per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di avvio dei lavori o di acquisto del bene: a) cinque anni per l'acquisto di beni mobili o di veicoli; b) dieci anni per l'acquisto o per la realizzazione delle opere inerenti a beni immobili o a impianti elettromeccanici. 2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dal titolo abilitativo ovvero, qualora non previsto, entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto. Il titolo abilitativo, qualora previsto, deve essere conseguito entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto. 3. La Giunta regionale, su richiesta del beneficiario, puo' autorizzare, con propria deliberazione, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al presente articolo, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attivita' alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.