Art. 8 
 
                          Vincoli e divieti 
 
  1. Le opere e i beni finanziati non possono essere alienati, ceduti
o distolti dalla loro destinazione per i seguenti periodi, decorrenti
dalla data di avvio dei lavori o di acquisto del bene: 
    a) cinque anni per l'acquisto di beni mobili o di veicoli; 
    b) dieci anni per l'acquisto o per la realizzazione  delle  opere
inerenti a beni immobili o a impianti elettromeccanici. 
  2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine
previsto dal titolo abilitativo ovvero, qualora non  previsto,  entro
tre anni dalla data di concessione dell'aiuto. Il titolo abilitativo,
qualora previsto, deve essere conseguito entro tre anni dalla data di
concessione dell'aiuto. 
  3.  La  Giunta  regionale,  su  richiesta  del  beneficiario,  puo'
autorizzare, con propria deliberazione, la deroga  ai  vincoli  e  ai
divieti di cui al presente articolo, qualora  sopravvengano  gravi  e
comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano
la prosecuzione dell'attivita'  alle  condizioni  stabilite  all'atto
della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non  devono
restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti  o
estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.