Art. 9 Revoca 1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge e' disposta, anche in misura parziale, purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario: a) violi i vincoli e i divieti di cui all'art. 8; b) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalita' previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente; c) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli; d) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente. 2. In caso di revoca dell'aiuto, il beneficiario deve restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 4: a) l'ammontare dell'aiuto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare; b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati degli interessi contrattuali previsti tra l'ultima rata emessa e la data di revoca e di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. 3. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 2 e' effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita' della violazione. 4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione dell'importo da restituire, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. 5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.