Art. 9 
 
                               Revoca 
 
  1. La revoca degli aiuti di cui alla presente  legge  e'  disposta,
anche in misura  parziale,  purche'  proporzionale  all'inadempimento
riscontrato,  con  provvedimento  del   dirigente   della   struttura
competente, qualora il beneficiario: 
    a) violi i vincoli e i divieti di cui all'art. 8; 
    b) effettui i lavori in modo  difforme  rispetto  alle  modalita'
previste nel progetto iniziale o in  eventuali  successive  varianti,
debitamente autorizzate dalla struttura competente; 
    c)  ostacoli  volontariamente   il   regolare   svolgimento   dei
controlli; 
    d) fornisca, al fine dell'ottenimento  dell'aiuto,  dichiarazioni
mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore  la  struttura
competente. 
  2. In caso di revoca dell'aiuto, il  beneficiario  deve  restituire
alla Regione o, nei casi di  mutui  a  tasso  agevolato,  a  Finaosta
S.p.A.,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  relativo
provvedimento o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 4: 
    a) l'ammontare dell'aiuto percepito sino alla data della  revoca,
maggiorato di una penale pari,  al  massimo,  al  10  per  cento  del
medesimo ammontare; 
    b) il capitale residuo  del  mutuo  o  delle  somme  erogate  nel
periodo di preammortamento, maggiorati degli  interessi  contrattuali
previsti tra l'ultima rata emessa e la data di revoca e di una penale
pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. 
  3. La determinazione della percentuale di maggiorazione di  cui  al
comma 2 e' effettuata, con  riferimento  alle  singole  tipologie  di
violazione, con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  di  cui
all'art. 16, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita'
della violazione. 
  4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni
di rateizzazione dell'importo da restituire, per un periodo  comunque
non superiore a ventiquattro mesi. 
  5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i  termini  di  cui  al
presente articolo comporta il divieto, per il soggetto  inadempiente,
di beneficiare di ogni altra  agevolazione  economica  a  carico  del
bilancio regionale,  fatti  salvi  i  contributi  per  prestazioni  o
servizi  sociali  alla  persona,  per  un  periodo  di  cinque   anni
decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento  di  revoca.
Il   predetto   divieto   viene    meno    all'atto    dell'eventuale
regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.