Art. 10 Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 1. L'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Sussidiarieta'). - 1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarieta' nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformita' all'art. 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell'art. 25 della legge n. 234 del 2012, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. 2. Gli esiti del controllo di sussidiarita' sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilita' con il principio di sussidiarieta' delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea. 3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarieta' anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte. 4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarieta' in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'art. 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.».