Art. 10 
 
    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. L'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 7 (Sussidiarieta'). - 1. L'Assemblea legislativa verifica  il
rispetto  del  principio  di  sussidiarieta'  nei  progetti  di  atti
legislativi dell'Unione europea  in  conformita'  all'art.  6,  primo
paragrafo, del Protocollo n.  2  sull'applicazione  dei  principi  di
sussidiarieta'  e   di   proporzionalita',   allegato   al   Trattato
sull'Unione europea  e  al  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in attuazione dell'art. 25 della legge n.  234  del  2012,
trasmette  i  risultati  alle  Camere  in  tempo  utile  per  l'esame
parlamentare dandone contestuale comunicazione  alla  Conferenza  dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome. 
  2. Gli esiti del controllo  di  sussidiarita'  sono  approvati  con
risoluzione della Commissione competente in materia di  rapporti  con
l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini  della  definizione
della posizione regionale. La Giunta regionale segnala  all'Assemblea
legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilita' con il
principio  di  sussidiarieta'  delle  proposte  di  atti  legislativi
dell'Unione europea. 
  3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del  rispetto  del
principio di sussidiarieta' anche nelle sedi di collaborazione  e  di
cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed  europeo,  di
cui fa parte. 
  4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarieta'
in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge  le  funzioni
assegnate dall'art. 11 in corrispondenza al  proprio  ruolo  in  fase
ascendente.».