Art. 11 Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 16 del 2008 1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Partecipazione al dialogo politico). - 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'art. 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all'art. 9 della legge n. 234 del 2012.».