Art. 11 
 
  Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 16 del 2008  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 7-bis (Partecipazione al dialogo politico). - 1.  L'Assemblea
legislativa e  la  Giunta  trasmettono  alle  Camere  del  Parlamento
nazionale le osservazioni approvate ai sensi  dell'art.  6  anche  ai
fini della partecipazione al  dialogo  politico  con  le  Istituzioni
europee di cui all'art. 9 della legge n. 234 del 2012.».