Art. 12 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del  2008  le
parole «ordinamento  comunitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ordinamento  europeo»  e  le  parole  «sessione  comunitaria»   sono
sostituite dalle seguenti: «sessione europea». 
  2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del  2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La legge europea regionale, predisposta  dalla  Giunta,  e'  la
legge con cui  la  Regione  persegue  l'adeguamento  dell'ordinamento
regionale  all'ordinamento  dell'Unione  europea  sulla  base   della
verifica di conformita' di cui al  comma  1  e  tenendo  conto  degli
indirizzi  formulati  dall'Assemblea   legislativa   nella   sessione
europea. La Giunta puo' presentare il progetto di legge all'Assemblea
legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge
reca  nel  titolo  l'intestazione  "Legge  europea   regionale"   con
l'indicazione dell'anno di  riferimento.  La  Commissione  competente
consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed  enti
locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la  facolta'  di
convocare ulteriori incontri tecnici.». 
  «3. Resta salva la possibilita' di prevedere specifiche  misure  di
attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le
leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel  titolo
il numero identificativo della  direttiva  europea  recepita  e  sono
immediatamente  comunicate  dalla  Giunta  al  Governo   secondo   le
modalita' previste dall'art. 40, comma 2,  della  legge  n.  234  del
2012.».