Art. 12 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento europeo» e le parole «sessione comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «sessione europea». 2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente: «2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, e' la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformita' di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta puo' presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facolta' di convocare ulteriori incontri tecnici.». «3. Resta salva la possibilita' di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalita' previste dall'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012.».