Art. 13 
 
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Nella rubrica e all'alinea del comma 1 dell'art. 9  della  legge
regionale n. 16 del 2008 la parola «comunitaria» e' sostituita  dalla
seguente: «europea». 
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
16 del 2008: 
    a) dopo le parole «provvede  al  recepimento»  sono  inserite  le
seguenti parole: «e all'attuazione»; 
    b)  le  parole  «direttive  comunitarie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «direttive europee». 
  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
16 del 2008 le parole «regolamenti comunitari» sono sostituite  dalle
seguenti: «regolamenti europei». 
  4. Alle lettere c) ed e)  del  comma  1  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 16 del 2008 le parole «atti comunitari» sono  sostituite
dalle seguenti: «atti dell'Unione europea». 
  5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n.
16 del 2008 le parole «atti  normativi  comunitari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea». 
  6.  Nell'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art.  9  della  legge
regionale  n.  16  del  2008  le  parole  «gli  altri  termini»  sono
sostituite dalle seguenti: «i termini» e le  parole  «all'ordinamento
comunitario»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «all'ordinamento
dell'Unione europea».