Art. 13 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 1. Nella rubrica e all'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 la parola «comunitaria» e' sostituita dalla seguente: «europea». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008: a) dopo le parole «provvede al recepimento» sono inserite le seguenti parole: «e all'attuazione»; b) le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee». 3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «regolamenti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti europei». 4. Alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea». 5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «atti normativi comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti normativi dell'Unione europea». 6. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «gli altri termini» sono sostituite dalle seguenti: «i termini» e le parole «all'ordinamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordinamento dell'Unione europea».