Art. 18 
 
  Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 16 del 2008 e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  12-bis  (Programmazione   dei   fondi   strutturali   e   di
investimento europei). - 1. Al momento della presentazione  da  parte
della  Commissione  europea  delle  proposte   di   regolamento   che
stabiliscono  le  priorita',  gli  obiettivi  e  le  regole  per   la
programmazione, gestione e  controllo  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei, si attivano le  procedure  di  fase  ascendente
previste  dagli  articoli  6  e  7.  La  Giunta  informa  l'Assemblea
legislativa, anche in occasione dei  lavori  della  sessione  europea
annuale, sulle posizioni assunte a livello  nazionale  ed  europeo  e
sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei
regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei. 
  2. Nell'ambito dei lavori della sessione  europea  annuale  di  cui
all'art.   5,   la    Giunta    informa    l'Assemblea    legislativa
sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con  la
Commissione  europea  finalizzati  alla  programmazione   dei   fondi
strutturali  e  di   investimento   europei   e   propedeutici   alla
predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali. 
  3. In attuazione dell'art. 28, comma 4, lettera d),  dello  Statuto
regionale, la Giunta trasmette le proposte  dei  programmi  operativi
regionali  sui  fondi   strutturali   e   di   investimento   europei
all'Assemblea legislativa per l'approvazione,  secondo  la  procedura
prevista dal Regolamento interno.  I  programmi  operativi  approvati
dall'Assemblea legislativa sono trasmessi  alla  Commissione  europea
per  le  successive  verifiche.   La   Giunta   informa   l'Assemblea
legislativa  sulle  modifiche  sostanziali  apportate  ai   programmi
operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni  formulate
dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione. 
  4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione,
in ottemperanza al principio di sussidiarieta', la Regione garantisce
il coinvolgimento degli enti locali e delle  loro  forme  associative
utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che  garantiscano  la  loro
piu' ampia partecipazione.».