Art. 19 Inserimento dell'art. 12-ter della legge regionale n. 16 del 2008 1. Dopo l'art. 12-bis della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 12-ter (Notifica delle discipline per le attivita' di servizi). - 1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attivita' di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonche' le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa. 3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.».