Art. 19 
 
  Inserimento dell'art. 12-ter della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 12-bis della legge  regionale  n.  16  del  2008  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  12-ter  (Notifica  delle  discipline  per  le  attivita'  di
servizi). - 1. La Regione notifica alla Commissione  europea  tramite
la Presidenza del Consiglio dei ministri i progetti  di  legge  e  di
regolamento  e  le  proposte  di  provvedimenti  amministrativi   che
subordinano l'accesso a un'attivita' di servizi o il suo esercizio al
rispetto delle condizioni e dei requisiti  previsti  nella  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre
2006 relativa ai servizi nel mercato interno,  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59  (Attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
  2.  La  Giunta,  tramite   le   strutture   competenti,   notifica,
successivamente alla loro approvazione, i  progetti  di  legge  e  di
regolamento  di  propria   iniziativa,   nonche'   le   proposte   di
provvedimenti  amministrativi  che  prevedono  le  condizioni   e   i
requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa. 
  3. L'Assemblea legislativa  notifica  i  progetti  di  legge  e  di
regolamento di iniziativa  assembleare  e  i  progetti  di  legge  di
iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui
al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della  Commissione
competente per materia.».