Art. 2 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituita dalla seguente: «Finalita' e principi generali». 2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole «del diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche e del diritto dell'Unione europea». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le attivita' disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarieta', leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.».