Art. 2 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del  2008  e'
sostituita dalla seguente: «Finalita' e principi generali». 
  2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del  2008  le
parole «del diritto  comunitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle politiche e del diritto dell'Unione europea». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2008
e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  Le  attivita'  disciplinate  dalla  presente  legge   sono
regolate  dai  principi  di  sussidiarieta',  leale   collaborazione,
partecipazione democratica e trasparenza.».