Art. 20 
 
Inserimento dell'art. 12-quater della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 12-ter della legge  regionale  n.  16  del  2008  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 12-quater (Notifica aiuti di Stato). - 1. La Regione assicura
il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,  108  e  109
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in  materia
di aiuti di Stato. 
  2. Nella predisposizione di progetti  di  atti  volti  a  istituire
aiuti di Stato, la Giunta e  l'Assemblea  legislativa  verificano  la
possibilita' di istituire i regimi di aiuto previsti nei  regolamenti
di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi
di aiuto soggetti a obbligo di  notifica  solo  laddove  strettamente
necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo. 
  3. La Regione notifica  alla  Commissione  europea  i  progetti  di
legge, le proposte  di  regolamento  e  di  atti  amministrativi  che
istituiscono o modificano aiuti  di  Stato  soggetti  ad  obbligo  di
notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la  struttura  competente,
trasmette  alla  Commissione  europea,  tramite   la   Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione  europea,  la  notifica  di  tali
atti,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  normativa  europea  e
nazionale di riferimento. 
  4.  Qualora  la  proposta  subisca  durante   l'iter   deliberativo
modifiche sostanziali rispetto al  testo  originariamente  notificato
alla Commissione europea, la notifica  e'  rinnovata,  a  cura  della
Giunta, con le stesse procedure. 
  5. Alle misure notificate non puo'  essere  data  esecuzione  prima
dell'adozione  della  decisione  di  autorizzazione  da  parte  della
Commissione europea;  a  tal  fine  i  relativi  atti  contengono  la
clausola  che  ne  sospende  l'efficacia  sino  alla   decisione   di
autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. 
  6. La Giunta, attraverso la struttura  competente,  trasmette  alla
Commissione europea, tramite la  Rappresentanza  permanente  d'Italia
presso l'Unione europea, le comunicazioni  previste  dalla  normativa
europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica. 
  7. Per  gli  atti  di  iniziativa  dell'Assemblea  legislativa,  la
Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o  la
comunicazione degli atti alla Commissione europea  su  richiesta  del
Presidente dell'Assemblea  legislativa  che  informa  la  Commissione
assembleare competente per materia.».