Art. 23 
 
  Inserimento dell'art. 21-ter della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Nel titolo II bis della legge regionale n.  16  del  2008,  dopo
l'art. 21-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-ter (Tipologia degli interventi). - 1. Per le finalita' di
cui all'art. 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e
sostengono, anche  attraverso  la  corresponsione  di  contributi,  i
seguenti interventi: 
    a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate  alla
diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e  dei
diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonche'  delle
opportunita' offerte dai programmi europei, anche  in  collaborazione
con istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e  grado,  enti  locali,
universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di
lucro anche a livello europeo e internazionale; 
    b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni  e  altri
soggetti senza scopo di lucro, con sede in  Emilia-Romagna,  volti  a
diffondere  la  conoscenza  dei  diritti  e  doveri  derivanti  dalla
cittadinanza   europea,   nonche'   a   far   conoscere   la   storia
dell'integrazione europea, la memoria degli eventi  storici  che  dal
dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso  di  integrazione
europea e le vicende dei protagonisti del  percorso  di  integrazione
europea,    con    particolare    attenzione    alle     personalita'
emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo; 
    c)  visite  educative  degli  studenti   presso   le   principali
Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di
ogni ordine e grado; 
    d) iniziative e  progetti  per  facilitare  la  conoscenza  e  la
partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni  scolastiche  e
associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.».