Art. 23 Inserimento dell'art. 21-ter della legge regionale n. 16 del 2008 1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-bis e' inserito il seguente: «Art. 21-ter (Tipologia degli interventi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi: a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonche' delle opportunita' offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale; b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonche' a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalita' emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo; c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado; d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.».