Art. 24 
 
Inserimento dell'art. 21-quater della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Nel titolo II bis della legge regionale n.  16  del  2008,  dopo
l'art. 21-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-quater (Attuazione degli  interventi).  -  1.  L'Assemblea
legislativa approva, su proposta della  Giunta,  di  norma  ogni  tre
anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli  interventi  di
competenza della Giunta di cui al presente titolo. 
  2. Il programma stabilisce: 
    a) gli obiettivi da perseguire; 
    b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari; 
    c) le modalita' per l'attuazione degli interventi e i criteri per
la concessione dei contributi; 
    d)  i  parametri  per  valutare   i   risultati   dell'intervento
regionale. 
  3.  L'Assemblea  legislativa,  nell'ambito   di   quanto   previsto
dall'art. 21-ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente
o in collaborazione con istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e
grado, enti locali, universita',  associazioni,  fondazioni  e  altri
soggetti  senza  scopo  di  lucro   anche   a   livello   europeo   e
internazionale. 
  4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalita' per
garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo,  la
Giunta  e  L'Assemblea  legislativa  possono   raccordarsi   con   le
rappresentanze delle Istituzioni europee  in  Italia  e  le  reti  di
informazione europea attive sul territorio regionale. 
  6.  In  occasione  della  sessione  europea,  la   Giunta   informa
l'Assemblea legislativa sull'attuazione  del  programma.  L'Assemblea
legislativa puo'  adottare,  contestualmente  all'atto  di  indirizzo
approvato ai sensi dell'art. 5, comma 4, indirizzi alla Giunta  sulle
attivita' di cui al presente titolo.».