Art. 24 Inserimento dell'art. 21-quater della legge regionale n. 16 del 2008 1. Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'art. 21-ter e' inserito il seguente: «Art. 21-quater (Attuazione degli interventi). - 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo. 2. Il programma stabilisce: a) gli obiettivi da perseguire; b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari; c) le modalita' per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi; d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale. 3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 21-ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, universita', associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale. 4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalita' per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale. 6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa puo' adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'art. 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attivita' di cui al presente titolo.».