Art. 25 
 
Inserimento dell'art. 21 quinquies della legge regionale  n.  16  del
                                2008 
 
  1. Nel titolo III della legge  regionale  n.  16  del  2008,  prima
dell'art. 22 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 21-quinquies (Norme attuative). - 1. Per lo svolgimento delle
attivita' previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e  II  del
titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con  delibera
dell'Ufficio  di  presidenza  dell'Assemblea   legislativa,   assunte
d'intesa,   previa   informazione   alla   Commissione    assembleare
competente, sono disciplinati: 
    a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e  all'Assemblea
legislativa che consentano il raccordo  tra  le  strutture  esistenti
all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonche'  tra  queste  e  le
analoghe strutture a livello nazionale ed europeo; 
    b) le modalita' per la costituzione e il funzionamento della Rete
europea regionale prevista dall'art. 3-ter, comma 4; 
    c)   le   modalita'   per   l'attivazione   delle   consultazioni
informatiche previste dall'art. 3-ter, comma 6; 
    d) le modalita' per garantire l'informazione tempestiva  e  senza
eccessivi oneri organizzativi e  procedurali  previste  dall'art.  4,
comma 2. 
  2.  Il  coordinamento  della  partecipazione  della  Regione   alla
formazione e attuazione del diritto  e  delle  politiche  dell'Unione
europea e'  assegnato  alla  struttura  individuata  dalla  direzione
generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che  si  occupa  di
affari  legislativi,  per  la  Giunta.  La  Giunta  e  l'Ufficio   di
presidenza   dell'Assemblea   legislativa    individuano    nell'atto
organizzativo di cui al  comma  1  un  gruppo  di  lavoro  congiunto,
coordinato dai responsabili di tali strutture,  di  cui  fa  altresi'
parte il responsabile della struttura regionale di delegazione  della
Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles. 
  3. Per dare  attuazione  alla  presente  legge,  inoltre,  ciascuna
direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di  un  gruppo
di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che  si  occupa
di affari legislativi, uno  o  piu'  referenti  che  garantiscono  il
raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio
delle attivita' di rilevanza europea di competenza e collaborano alla
predisposizione  dei  rispettivi  contributi,  delle   relazioni   da
trasmettere   all'Assemblea   legislativa   o   ad   altri   soggetti
istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art.  12  dello
Statuto e dai capi I e II del  titolo  I  della  presente  legge,  la
struttura  regionale  di  delegazione  della  Regione  Emilia-Romagna
presso l'Unione europea con sede a  Bruxelles  assicura  il  supporto
all'Assemblea legislativa. 
  5.  Per  garantire  l'adeguata   informazione   e   consentire   la
partecipazione  dei  soggetti  interessati  e  dei   cittadini   alle
attivita' di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea
legislativa istituisce apposita sezione  sul  proprio  sito  dedicata
alle attivita' di partecipazione  della  Regione  alla  formazione  e
attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 
  6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalita'  per
rendere  piu'  agevole  il  reciproco  accesso   alle   banche   dati
istituzionali in materia europea.».