Art. 25 Inserimento dell'art. 21 quinquies della legge regionale n. 16 del 2008 1. Nel titolo III della legge regionale n. 16 del 2008, prima dell'art. 22 e' inserito il seguente articolo: «Art. 21-quinquies (Norme attuative). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati: a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonche' tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo; b) le modalita' per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'art. 3-ter, comma 4; c) le modalita' per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'art. 3-ter, comma 6; d) le modalita' per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'art. 4, comma 2. 2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea e' assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresi' parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles. 3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o piu' referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2. 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa. 5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attivita' di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attivita' di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalita' per rendere piu' agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.».