Art. 26 
 
   Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. L'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  22  (Clausola  valutativa).  -  1.  L'Assemblea  legislativa
esercita il controllo  sull'attuazione  della  presente  legge  e  ne
valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con  cadenza  triennale,  in
occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la  sessione
europea, la Giunta presenta alla competente  Commissione  assembleare
una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: 
    a) esiti della partecipazione della Regione  Emilia-Romagna  alla
fase ascendente e discendente; 
    b) attuazione e funzionamento  della  partecipazione  degli  enti
locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attivita'  di
partecipazione alla formazione e attuazione  delle  politiche  e  del
diritto dell'Unione europea; 
    c)  eventuali  criticita'   riscontrate   nell'attuazione   delle
procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea; 
    d) attuazione degli interventi previsti per la  promozione  e  il
sostegno della cittadinanza europea e della storia  dell'integrazione
europea,  evidenziando  la  destinazione  delle  risorse   stanziate,
risultati raggiunti ed eventuali criticita' riscontrate. 
  2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano  per
la migliore valutazione della presente legge. 
  3. La Regione puo'  promuovere  forme  di  valutazione  partecipata
coinvolgendo  cittadini  e  soggetti   attuatori   degli   interventi
previsti.».