Art. 26 Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 1. L'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Clausola valutativa). - 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente; b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attivita' di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea; c) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea; d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziate, risultati raggiunti ed eventuali criticita' riscontrate. 2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge. 3. La Regione puo' promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.».