Art. 4 Inserimento dell'art. 3-bis della legge regionale n. 16 del 2008 1. Prima dell'art. 4, nel capo II del titolo I della legge regionale 16 del 2008, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Qualita' della legislazione). - 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualita' della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio". 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere piu' efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale. 3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5 e si informano reciprocamente sugli esiti. 4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea. 5. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea puo' chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attivita' della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini. 6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualita' della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.».