Art. 4 
 
  Inserimento dell'art. 3-bis della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Prima dell'art.  4,  nel  capo  II  del  titolo  I  della  legge
regionale 16 del 2008, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-bis  (Qualita'  della  legislazione). -  1.   La   Regione
Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche
e del  diritto  dell'Unione  europea  perseguendo  gli  obiettivi  di
qualita' della legislazione e  i  principi  europei  per  "Legiferare
meglio". 
  2.  La  Giunta  e  l'Assemblea  legislativa,  nel  rispetto   delle
rispettive  competenze,  partecipano  attivamente  ai   processi   di
formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea  al  fine
di rendere piu'  efficace  e  tempestivo  il  successivo  adeguamento
dell'ordinamento regionale. 
  3. Con riferimento alla fase ascendente, la  Giunta  e  l'Assemblea
legislativa partecipano, ove possibile in  maniera  congiunta  e  nel
rispetto delle rispettive  competenze,  alle  consultazioni  promosse
dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare
attenzione a quelle che riguardano  iniziative  e  proposte  di  atti
legislativi dell'Unione  europea  segnalati  nella  sessione  europea
annuale  dell'Assemblea  legislativa  prevista  dall'art.  5   e   si
informano reciprocamente sugli esiti. 
  4.  La  Regione  partecipa  alle  iniziative  attivate  a   livello
nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto
delle iniziative e delle proposte  di  atti  legislativi  dell'Unione
europea e a  rafforzare  l'analisi  dell'impatto  territoriale  nelle
valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea. 
  5.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'  previste  dagli
articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista
dall'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234  (Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea), la  Commissione  competente  in  materia  di  rapporti  con
l'Unione  europea  puo'  chiedere  alla  Giunta  regionale   elementi
conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e  delle  proposte
legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza
per il territorio regionale, sulle  attivita'  della  Regione,  degli
enti locali, degli operatori economici e dei cittadini. 
  6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione  persegue  gli
obiettivi   di   qualita'   della   legislazione   ricorrendo    alla
consultazione delle parti interessate,  contribuendo  alla  riduzione
degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non
necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul
progetto di legge europea regionale fa riferimento  al  perseguimento
di tali obiettivi.».