Art. 5 
 
  Inserimento dell'art. 3-ter della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. Dopo l'art. 3-bis del capo II del titolo I della legge regionale
n. 16 del 2008, e' inserito il seguente: 
  «Art.  3-ter  (Partecipazione). -  1.  La  Regione   Emilia-Romagna
garantisce la partecipazione degli  enti  locali,  dei  portatori  di
interesse e dei  cittadini  del  territorio  emiliano-romagnolo  alle
proprie attivita' di  partecipazione  alla  formazione  e  attuazione
delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 
  2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare
competente in materia di rapporti con  l'Unione  europea,  a  seguito
della  presentazione  del  programma  di  lavoro   da   parte   della
Commissione  europea,  convoca  in  udienza  conoscitiva  i  soggetti
interessati. Le Commissioni assembleari  tengono  conto  degli  esiti
dell'udienza  conoscitiva  nell'ambito  dei  lavori   relativi   alla
sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. 
  3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono,  anche  mediante
strumenti  informatici,  consultazioni  sulle  singole  iniziative  e
proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in  particolare  su
quelle  segnalate  in  esito  ai  lavori   della   sessione   europea
dell'Assemblea legislativa,  e  tengono  conto  dei  risultati  delle
consultazioni nell'ambito delle attivita' di partecipazione alla fase
ascendente di cui agli articoli 6 e 7. 
  4. Ai fini dell'attuazione del presente  articolo,  la  Regione  si
avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in  poi  Rete.  Alla
Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori  di  interesse
del territorio emiliano-romagnolo. La Rete e'  convocata  almeno  due
volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della  sessione  europea  e
dopo  l'approvazione  del  relativo  atto  di   indirizzo,   per   la
programmazione   delle   attivita'   di   partecipazione   e    delle
consultazioni di cui al comma  3.  Negli  atti  deliberativi  di  cui
all'art. 21-quinquies, comma 1, sono stabilite le  modalita'  per  la
costituzione e il funzionamento della Rete.  La  partecipazione  alle
attivita' della Rete non da' luogo ad alcun compenso o rimborso. 
  5. Le attivita' della Rete sono coordinate da una Cabina di  regia,
composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente  dell'Assemblea
legislativa, o loro delegati, che  si  avvale  del  supporto  tecnico
delle strutture di cui all'art. 21-quinquies, comma 2, e promuove  il
coinvolgimento  delle  reti  di  informazione  europea   attive   sul
territorio regionale. 
  6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione  ricorrendo
agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e  dalla
legge regionale 9 febbraio 2010, n.  3  (Norme  per  la  definizione,
riordino  e   promozione   delle   procedure   di   consultazione   e
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).
L'Assemblea  legislativa  valorizza  la  partecipazione  attiva  alle
attivita' previste dalla presente legge e, a tal fine, si  impegna  a
promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche,  sulle
iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di  particolare
interesse, stabilendo le modalita' negli  atti  deliberativi  di  cui
all'art. 21-quinquies, comma 1.».