Art. 5 Inserimento dell'art. 3-ter della legge regionale n. 16 del 2008 1. Dopo l'art. 3-bis del capo II del titolo I della legge regionale n. 16 del 2008, e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Partecipazione). - 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attivita' di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attivita' di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete e' convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attivita' di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, sono stabilite le modalita' per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attivita' della Rete non da' luogo ad alcun compenso o rimborso. 5. Le attivita' della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'art. 21-quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale. 6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attivita' previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalita' negli atti deliberativi di cui all'art. 21-quinquies, comma 1.».