Art. 6 
 
    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa). -  1.  Ai  sensi
dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa
sulla partecipazione regionale alla  formazione  e  attuazione  delle
politiche  e  degli  atti  dell'Unione  europea  nelle   materie   di
competenza regionale, con particolare riferimento: 
    a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in  sede
di  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province   autonome   sulle
iniziative e proposte  di  atti  dell'Unione  europea  sui  quali  la
Regione ha formulato osservazioni ai sensi  dell'art.  24,  comma  3,
della legge n. 234 del 2012 e  agli  eventuali  ulteriori  contributi
della Regione al processo decisionale europeo; 
    b) al seguito dato alla richiesta della Regione  di  convocazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   ai   fini   del
raggiungimento dell'intesa prevista  dall'art.  24,  comma  4,  della
legge n. 234 del 2012; 
    c) al seguito dato alla richiesta della Regione  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame
prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012; 
    d) alle risultanze delle riunioni del Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2, comma 2, della legge
n.  234  del  2012,  finalizzate  alla  definizione  della  posizione
italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea
quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna; 
    e) all'iter  di  formazione  degli  atti  come  comunicato  dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti  di
indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in  ambito
nazionale; 
    f) agli esiti della sessione europea della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano di cui all'art. 22 della legge n. 234 del 2012; 
    g)  alle  direttive  europee  che  intervengono  in  materie   di
competenza regionale  individuate  in  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012; 
    h) ai provvedimenti  regionali  di  recepimento  delle  direttive
europee  in  materie  di  competenza  regionale  da  comunicare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della legge n. 234 del 2012; 
    i) agli atti  adottati  dalla  Giunta  per  l'attuazione  in  via
amministrativa di obblighi europei; 
    j) all'esecuzione di una decisione della  Commissione  europea  o
del Consiglio dell'Unione europea  da  parte  della  Giunta,  nonche'
all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione; 
    k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a  carico  dello
Stato per inadempienze imputabili alla Regione; 
    l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo
europeo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003,  n.
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 
  2. La Giunta assicura l'informazione di cui  al  presente  articolo
principalmente  in   occasione   della   sessione   europea   annuale
dell'Assemblea  legislativa  prevista  dall'art.  5.   Al   fine   di
consentire   un'informazione   tempestiva   senza   eccessivi   oneri
organizzativi e procedurali, la  Giunta  e  l'Ufficio  di  presidenza
dell'Assemblea legislativa definiscono  le  modalita'  attuative  del
presente articolo ai sensi dell'art. 21-quinquies.».