Art. 6 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 1. L'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Rapporti Giunta - Assemblea legislativa). - 1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento: a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo; b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012; c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012; d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna; e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale; f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 22 della legge n. 234 del 2012; g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012; h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012; i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei; j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonche' all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione; k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione; l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). 2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'art. 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalita' attuative del presente articolo ai sensi dell'art. 21-quinquies.».