Art. 7 Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 16 del 2008 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2008 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa). - 1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea. 2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, e' trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte: a) gli orientamenti e le priorita' politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorita' del programma di lavoro annuale della Commissione europea; b) le iniziative, legislative e non, nonche' le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7; c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012; d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente; e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure gia' adottate e che si prevede di adottare per chiuderle; f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'art. 4, commi 1 e 2; g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che da' conto dell'attivita' di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.».