Art. 8 
 
    Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Sessione europea). - 1. Entro il mese  di  marzo  di  ogni
anno, l'Assemblea legislativa si  riunisce  in  sessione  europea  in
occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale  della
Commissione europea e della  relazione  sullo  stato  di  conformita'
dell'ordinamento  regionale   all'ordinamento   dell'Unione   europea
presentata ai fini dell'art. 29, comma 3,  della  legge  n.  234  del
2012. 
  2. Per lo svolgimento  della  sessione  europea  entro  il  termine
previsto nel comma  1,  la  Giunta  regionale  presenta  il  rapporto
conoscitivo di cui all'art. 4-bis. 
  3. L'Assemblea legislativa garantisce  l'informazione,  finalizzata
anche alla partecipazione dei cittadini,  degli  enti  locali  e  dei
portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro
annuale della Commissione europea,  alla  relazione  sullo  stato  di
conformita' dell'ordinamento  regionale  all'ordinamento  dell'Unione
europea e al  rapporto  conoscitivo  della  Giunta  per  la  sessione
europea. A  tale  fine  l'Assemblea  legislativa  promuove  forme  di
consultazione e di partecipazione attiva anche  attraverso  strumenti
informatici. 
  4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere contestuale
all'esame del progetto di legge europea regionale,  presentato  dalla
Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa puo'  concludere
la  sessione  europea  approvando  apposito  atto  di   indirizzo   e
riservandosi di esprimere  le  osservazioni  su  singoli  atti,  come
previsto dall'art. 6, comma 2.».