Art. 8 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 1. L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Sessione europea). - 1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'art. 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012. 2. Per lo svolgimento della sessione europea entro il termine previsto nel comma 1, la Giunta regionale presenta il rapporto conoscitivo di cui all'art. 4-bis. 3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione europea. A tale fine l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici. 4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'art. 8. L'Assemblea legislativa puo' concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'art. 6, comma 2.».