Art. 9 
 
    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna  alla  fase
ascendente del diritto dell'Unione europea). - 1. La Giunta regionale
e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive
competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione  sugli
atti e sulle iniziative dell'Unione europea. 
  2. In attuazione dell'art. 24, comma 3,  della  legge  n.  234  del
2012, le osservazioni  sugli  atti  trasmessi  dalla  Conferenza  dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome sono di norma  espresse  dall'Assemblea  legislativa,  sulla
base  dell'istruttoria   svolta   congiuntamente   dalle   competenti
strutture dell'Assemblea e della  Giunta,  con  apposita  risoluzione
approvata dalla Commissione competente in  materia  di  rapporti  con
l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge. 
  3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma
3, della legge n. 234 del 2012 la Giunta puo'  richiedere  il  parere
alla Commissione competente  in  materia  di  rapporti  con  l'Unione
europea che tiene conto del parere delle Commissioni  competenti  per
materia. In caso di osservazioni della Giunta per le  quali  non  sia
stato richiesto il parere alla Commissione competente in  materia  di
rapporti  con  l'Unione  europea,   le   osservazioni   stesse   sono
preventivamente trasmesse alla medesima Commissione. 
  4. L'Assemblea legislativa puo' chiedere alla Giunta di  richiedere
la convocazione della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai  fini
del raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 24, comma 4,  della
legge n. 234 del 2012  nonche'  per  richiedere  l'apposizione  della
riserva di esame prevista dall'art. 24, comma 5, della stessa legge. 
  5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua  gli  esperti
della Regione Emilia-Romagna che partecipano  nelle  delegazioni  del
Governo alle attivita' dei  gruppi  di  lavoro  e  dei  comitati  del
Consiglio dell'Unione europea e della  Commissione  europea,  tenendo
conto  delle  buone  pratiche  di  collaborazione  tecnica  Giunta  -
Assemblea legislativa. I nominativi  degli  esperti  sono  comunicati
all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. 
  6.  Ai  fini  della  formazione  della   posizione   italiana,   le
osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse,
ai sensi dell'art. 24, comma 3, della  legge  n.  234  del  2012,  al
Governo, al Parlamento nazionale, alla  Conferenza  delle  Regioni  e
delle Province  autonome  e  alla  Conferenza  dei  Presidenti  delle
Assemblee legislative e delle Province autonome. 
  7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione  espressa  dalla
Regione  sugli  atti  e  le  iniziative   dell'Unione   europea,   le
osservazioni di cui al presente articolo sono  trasmesse  agli  altri
soggetti istituzionali  che  intervengono  nei  processi  decisionali
europei.».