(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale 
                  della Regione Trentino-Alto Adige 
                   n. 20/I-II del 17 maggio 2018) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                   nessuna richiesta di referendum 
                         e' stata presentata 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica  della  legge  provinciale  19  settembre   2017,   n.   14,
  «Disposizioni  sull'elezione   del   Consiglio   provinciale,   del
  presidente della Provincia e sulla composizione ed  elezione  della
  Giunta provinciale». 
 
  1. L'art. 16 della legge provinciale 19 settembre 2017, n.  14,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art.  16  (Formazione  delle  candidature). -  1.  Le  liste   dei
candidati sono depositate presso la struttura provinciale  competente
in materia elettorale tra il cinquantunesimo giorno e  le  ore  12,00
del  quarantasettesimo  giorno  antecedente   quello   dell'elezione,
eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio. 
  2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati
alla carica di consigliere provinciale deve  essere  sottoscritta  da
non meno di quattrocento e non piu'  di  seicento  elettori,  che  il
giorno della  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei  comizi
elettorali hanno diritto di votare  nei  comuni  della  Provincia  di
Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale. 
  3. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione  di
presentazione di lista di candidati. 
  4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna  sottoscrizione
e' richiesta per la presentazione di liste  da  parte  di  partiti  o
raggruppamenti politici che nelle ultime  elezioni  hanno  presentato
candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo  almeno  un
seggio nel Consiglio provinciale o  nel  Parlamento  italiano  o  nel
Parlamento europeo. In tale caso la  dichiarazione  di  presentazione
della lista e' sottoscritta da una delle persone di cui all'art.  14,
comma 3. 
  5. Le sottoscrizioni  previste  dai  commi  2  e  4  devono  essere
autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con  le  modalita'
indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53,  e  successive
modifiche. 
  6. Il deposito e' effettuato dalle persone indicate dall'art. 15. 
  7. I candidati  alla  carica  di  consigliere  provinciale,  questi
ultimi contrassegnati da  numeri  arabi  progressivi,  devono  essere
elencati con  l'indicazione  del  cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed  eventualmente
del soprannome o del nome volgare. 
  8.  Ciascuna  lista  di  candidati  alla  carica   di   consigliere
provinciale deve comprendere un numero di candidati non  inferiore  a
dodici e non superiore a trentacinque. Ciascuna  lista  di  candidati
deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi.  In  ciascuna
lista di candidati nessuno dei due generi puo'  essere  rappresentato
in  misura  superiore  a  due  terzi,  con  eventuale  arrotondamento
all'unita' superiore o inferiore. Se, al momento  del  suo  deposito,
una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore
a  due  terzi,  i  candidati  del  genere   sovrarappresentato   sono
cancellati  dalla  lista  partendo  dall'ultimo  candidato  di  detto
genere. Se un candidato del genere sottorappresentato  non  e'  stato
ammesso  alle  elezioni  dall'ufficio  elettorale  centrale,  non  si
procede ad ulteriore cancellazione dalla lista. 
  9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le  candidate  puo'
essere indicato solo il cognome da nubile o puo'  essere  aggiunto  o
anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e
ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'art.
1, comma 10, della legge 20 maggio 2016,  n.  76,  puo'  anteporre  o
posporre il cognome comune. 
  10. Nessuno  puo'  essere  candidato  alla  carica  di  consigliere
provinciale in piu' di una lista. 
  11. La dichiarazione di presentazione  della  lista  dei  candidati
alla carica di consigliere provinciale deve contenere la  descrizione
succinta del contrassegno che identifica la lista.».