Art. 2 Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2018 e 2019. 2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2018 e 2019, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza: Anno 2018. in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; Anno 2019. in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; in aumento, Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 04 «Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 17 aprile 2018 ROSSI (Omissis).