Art. 2 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa  fronte
con gli stanziamenti della Missione 12  «Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia»,  Programma  04  «Interventi  per  i  soggetti  a
rischio  di  esclusione  sociale»,  Titolo  1  «Spese  correnti»  del
bilancio di previsione 2018 - 2020, annualita' 2018 e 2019. 
  2. Al fine della copertura della  spesa  di  cui  al  comma  1,  al
bilancio di previsione 2018 - 2020,  annualita'  2018  e  2019,  sono
apportate le seguenti variazioni di  uguale  importo  rispettivamente
per competenza e cassa e di sola competenza: 
Anno 2018. 
  in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma  01
«Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; 
  in aumento, Missione  12  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia», Programma 04 «Interventi  per  i  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; 
Anno 2019. 
  in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma  01
«Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00; 
  in aumento, Missione  12  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia», Programma 04 «Interventi  per  i  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 20.000,00. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 17 aprile 2018 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).