(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto; Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione); Considerato quanto segue: 1. L'esperienza applicativa della legge regionale n. 49/2011 ha fatto emergere la necessita' di precisare le modalita' di apposizione delle etichette informative; 2. E' opportuno consentire ai gestori la possibilita' di attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili; 3. Tra le possibilita' di documentare l'apposizione delle etichette nei termini e con le modalita' previste, e' stabilito in particolare l'invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalita' idonee di dimostrazione dell'adempimento degli obblighi in capo ai gestori; 4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette da' tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilita' di documentazione dell'apposizione dell'etichetta; 5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformita' dal titolo, tenendo conto dell'impatto di inquinamento elettromagnetico. Approva la presente legge: Art. 1 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 1. Alla lettera b), del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: «secondo le modalita' di cui al» sono inserite le seguenti: «titolo II,». 2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente: «5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 36/2001 entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa: a) e' posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo; c) e' apposta in modalita' idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilita'.».