(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 15 del 24 aprile 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto; 
  Vista la  legge  22  febbraio  2001,  n.  36  (Legge  quadro  sulla
protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici   ed
elettromagnetici); 
  Vista la legge regionale 6  ottobre  2011,  n.  49  (Disciplina  in
materia di impianti di radiocomunicazione); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'esperienza applicativa della legge regionale n.  49/2011  ha
fatto emergere la necessita' di precisare le modalita' di apposizione
delle etichette informative; 
    2.  E'  opportuno  consentire  ai  gestori  la  possibilita'   di
attestare l'avvenuto adempimento dell'obbligo dell'apposizione  delle
etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non
imputabili; 
    3.  Tra  le  possibilita'  di  documentare  l'apposizione   delle
etichette nei termini e con le modalita' previste,  e'  stabilito  in
particolare l'invio della relativa documentazione fotografica; questo
non esclude altre modalita' idonee di dimostrazione  dell'adempimento
degli obblighi in capo ai gestori; 
    4. La norma transitoria sulla  apposizione  delle  etichette  da'
tempo  ai  gestori  di   adeguarsi   alla   nuova   possibilita'   di
documentazione dell'apposizione dell'etichetta; 
    5. Trattandosi di fattispecie  diverse,  va  sanzionato  in  modo
diverso chi installa, esercisce  o  modifica  un  impianto  senza  il
relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo  installa  o  esercisce
solo  in  difformita'  dal  titolo,  tenendo  conto  dell'impatto  di
inquinamento elettromagnetico. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
Disciplina per il rilascio del titolo  abilitativo  all'installazione
  od alla modifica degli impianti. Modifiche all'art. 10 della  legge
  regionale n. 49/2011 
  1. Alla lettera b), del comma 2 dell'art. 10 della legge  regionale
6  ottobre  2011,  n.  49  (Disciplina  in  materia  di  impianti  di
radiocomunicazione), dopo le parole: «secondo le modalita' di cui al»
sono inserite le seguenti: «titolo II,». 
  2. Il comma 5 dell'art. 10 della  legge  regionale  n.  49/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «5.   I   gestori   provvedono   all'applicazione    dell'etichetta
informativa di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 36/2001  entro
novanta giorni dall'installazione e possono  inviarne  documentazione
fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa: 
    a) e' posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; 
    b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore  e
gli estremi del titolo abilitativo; 
    c)  e'  apposta   in   modalita'   idonea   a   non   consentirne
l'asportazione e l'alterabilita'.».