Art. 2 Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente: «1-bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformita' da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'art. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa: a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformita' riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato; b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformita' riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto; c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformita'.».