Art. 2 
 
           Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 14 
                  della legge regionale n. 49/2011 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Chiunque installi o esercisca un impianto,  in  difformita'
da quanto dichiarato nella richiesta del titolo  abilitativo  di  cui
all'art. 10, e' soggetto alla sanzione amministrativa: 
    a)  da  6.000,00  a  15.000,00  euro  nel  caso  di   difformita'
riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato; 
    b)  da  1.000,00  a  9.000,00  euro  nel  caso   di   difformita'
riguardante  parametri  radioelettrici  o  comunque   parametri   che
incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto; 
    c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformita'.».