Art. 2 
  1. Nella lettera a)  del  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo  le  parole:
«dal "patrimonio indisponibile - foreste"» sono inserite  le  parole:
«e dal "patrimonio indisponibile - agricoltura"». 
  2. Alla fine del comma 3 dell'art. 3  della  legge  provinciale  27
dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «Essi vengono
iscritti  nel  libro  fondiario  come  "patrimonio  indisponibile   -
foreste" o "patrimonio indisponibile - agricoltura"  e  sono  gestiti
dal demanio provinciale.» 
  3. Nella lettera b)  del  comma  5  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo  le  parole:
«da concessioni di patrimonio indisponibile» sono inserite le parole:
«e da contratti d'affitto in corso». 
  4. Nel comma  7  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo  la  parola:  «nonche'»  sono
inserite le parole: «per i lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettera
i), e».