Art. 2 1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: «dal "patrimonio indisponibile - foreste"» sono inserite le parole: «e dal "patrimonio indisponibile - agricoltura"». 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 2016, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «Essi vengono iscritti nel libro fondiario come "patrimonio indisponibile - foreste" o "patrimonio indisponibile - agricoltura" e sono gestiti dal demanio provinciale.» 3. Nella lettera b) del comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo le parole: «da concessioni di patrimonio indisponibile» sono inserite le parole: «e da contratti d'affitto in corso». 4. Nel comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, dopo la parola: «nonche'» sono inserite le parole: «per i lavori di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), e».