(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 marzo 2018, n. 287; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «b) entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11, e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla gia' Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell'ottenimento della licenza d'uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 21.3 e 21.4: «21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. 21.4. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.»