Art. 7 Norma finanziaria Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 87/2009 1. L'art. 13 della legge regionale n. 87/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Norma finanziaria). - 1. Gli oneri per il finanziamento delle attivita' istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 5-bis, comma 1, sono stimati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, ed in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 03 «Rifiuti», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 16 maggio 2018 ROSSI