(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo  unico  del
sistema turistico regionale); 
  Visti i pareri favorevoli del  Consiglio  delle  Autonomie  locali,
espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018; 
  Visto  il  parere  istituzionale,  favorevole   con   osservazioni,
espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo
2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016; 
  Visto il parere  istituzionale  favorevole,  espresso  dalla  Prima
Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla
definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle  funzioni
di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale; 
Considerato che: 
  1. E' necessario,  a  seguito  del  ricorso  promosso  in  data  27
febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti  alla
Corte  costituzionale  per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r.  86/2016,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  dell'art.  117,
terzo e quarto comma, e degli articoli 3  e  97  della  Costituzione,
procedere alla revisione delle disposizioni in materia di  «Locazioni
turistiche», «Definizione dell'attivita' di guida  ambientale»  e  di
«Requisiti  e  obblighi  per  l'esercizio  dell'attivita'»  di  guida
ambientale,  al  fine  dell'adeguamento  delle  medesime  ai  rilievi
sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine e' stato  riformulato
l'art. 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016, il cui contenuto
e' stato ritenuto invasivo della competenza  legislativa  statale  in
materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e  123  della  l.r.
86/2016 in materia di guida  ambientale,  pure  oggetto  del  ricorso
promosso davanti alla Corte costituzionale, sono  stati  riformulati,
nel rispetto delle attribuzioni statali in  materia  di  professioni,
mantenendo  la  medesima  disciplina  per  l'accesso  e   l'esercizio
dell'attivita', ma qualificando la stessa come normativa  transitoria
e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che
dovessero intervenire a regolamentare la professione; 
  2. E'  necessario,  nel  rispetto  delle  attribuzioni  statali  in
materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio
e cedevole anche in riferimento alla  professione  di  accompagnatore
turistico, prevedendo al contempo il superamento di un  esame  tra  i
requisiti per lo svolgimento della professione; 
  3. E' opportuno, proprio in considerazione del  carattere  cedevole
delle disposizioni in materia di  accompagnatore  turistico  e  guida
ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione
consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali; 
  4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa  relativa  al
profilo professionale ed ai requisiti per l'accesso alla  professione
di guida turistica e non e' stata approvata l'intesa di cui  art.  8,
comma 6,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), venendosi cosi' a  creare  una
situazione di incertezza intorno alla definizione della  professione,
occorre sospendere temporaneamente le disposizioni della l.r. 86/2016
relative ai corsi di formazione professionale ed ai conseguenti esami
di abilitazione, nell'attesa che sia adottata l'apposita disciplina a
livello  statale,  prevedendo  comunque  che  tale  sospensione,  che
riveste carattere eccezionale, abbia una durata massima  di  un  anno
dall'entrata in vigore del nuovo articolo; 
  5. Al fine di facilitare la  fruizione  dell'offerta  turistica  da
parte  delle  persone  disabili,  viene  prevista  l'estensione  agli
stabilimenti   balneari   dell'obbligo   di   fornire    informazioni
sull'accessibilita' delle  strutture,  obbligo  previsto  attualmente
solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; 
  6. E' opportuno  definire,  in  un  apposito  allegato  della  l.r.
86/2016, gli ambiti territoriali nei quali  i  comuni  esercitano  in
forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a
carattere sovracomunale  loro  attribuite,  in  considerazione  della
natura di testo unico del  sistema  turistico  regionale  della  l.r.
86/2016; 
  7. E' opportuno altresi' disciplinare le maggioranze necessarie  ai
fini della stipulazione della convenzione per ambito  territoriale  e
gli effetti per i  comuni  non  aderenti,  oltre  alla  modalita'  di
esercizio congiunto delle  funzioni  di  accoglienza  e  informazione
turistica per piu' ambiti territoriali contigui; 
  8. Analogamente  a  quanto  gia'  previsto  per  l'esercizio  delle
funzioni di accoglienza e informazione turistica  a  carattere  sovra
comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni  in
forma associata, viene introdotto anche per la  Citta'  metropolitana
di Firenze l'obbligo di stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale
di promozione  turistica  e  con  Fondazione  Sistema  Toscana  e  di
istituire l'Osservatorio turistico di destinazione; 
  9. Al fine di realizzare un'offerta differenziata,  si  prevede  la
possibilita' che l'albergo diffuso possa essere composto anche da una
struttura   ricettiva   alberghiera   o   extralberghiera   con    le
caratteristiche della civile abitazione, alla  quale  si  applica  la
disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva; 
  10. Al fine di uniformare a quanto gia' previsto per  le  strutture
ricettive alberghiere,  viene  introdotta,  anche  per  le  strutture
ricettive  all'aperto,  quali  campeggi  e  villaggi  turistici,   la
facolta' di esercitare l'attivita' di centro benessere nei  confronti
sia delle persone alloggiate, sia del pubblico; 
  11. Viene modificato il periodo di  sospensione  dell'attivita'  da
parte  delle  strutture  ricettive  che  comporta   l'obbligo   della
comunicazione, al fine di uniformarlo a quello gia' previsto  per  le
agenzie di viaggio; 
  12. Allo scopo di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione  dei
flussi   turistici   per   finalita'   statistiche   da   parte   dei
titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano
la locazione  per  finalita'  turistiche,  vengono  regolamentate  le
modalita' di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo  di
provincia e alla Citta' metropolitana di Firenze e vengono introdotte
le sanzioni pecuniarie per l'omissione o  l'incompleta  effettuazione
di detta comunicazione; 
  13. E' necessario,  infine,  operare  anche  alcune  modifiche  per
superare criticita' applicative emerse nel primo anno di applicazione
della legge, in modo da chiarire la portata  di  alcune  norme  e  di
renderne piu' agevole la lettura; 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016 
 
  1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016,
n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole:  «che
saranno definiti con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti:
«definiti nell'allegato A». 
  2. Al punto 4 del preambolo della l.r. n. 86/2006  le  parole:  «Al
fine di fornire una risposta alle  mutevoli  esigenze  di  mercato  e
consentire maggiore flessibilita' agli operatori  del  settore  viene
introdotta  la  tipologia  dei  "camping-village",   nonche',»   sono
soppresse. 
  3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole:  «per  la
gioventu'» sono soppresse. 
  4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «7. Al fine di regolamentare l'ospitalita' offerta dagli  alloggi
locati per finalita' esclusivamente turistiche, vengono  disciplinati
i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene  previsto,  per
chi da' in locazione tali  alloggi,  l'obbligo  di  comunicazione  al
comune  delle  informazioni  relative  all'attivita'  svolta  e  alla
eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attivita';». 
  5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3, comma  1,
della legge 6 agosto 2013,  n.  97  (Disposizioni  per  l'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea  -  legge  europea   2013),   viene   estesa   la   validita'
dell'abilitazione all'esercizio  dell'attivita'  di  guida  turistica
all'intero  territorio  nazionale  e  richiamata  l'esigenza  di  una
specifica abilitazione all'esercizio dell'attivita'  per  i  siti  di
particolare interesse storico,  artistico  o  archeologico.  Inoltre,
riguardo alle norme che  regolano  l'acquisizione  dell'abilitazione,
viene  confermata  la  disciplina  previgente,   nelle   more   della
definizione, a livello statale, del profilo  professionale  di  guida
turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;».