(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto; Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale); Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018; Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla l.r. 86/2016; Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale; Considerato che: 1. E' necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della l.r. 86/2016, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), dell'art. 117, terzo e quarto comma, e degli articoli 3 e 97 della Costituzione, procedere alla revisione delle disposizioni in materia di «Locazioni turistiche», «Definizione dell'attivita' di guida ambientale» e di «Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita'» di guida ambientale, al fine dell'adeguamento delle medesime ai rilievi sollevati nell'atto di impugnazione. A tal fine e' stato riformulato l'art. 70 (Locazioni turistiche) della l.r. 86/2016, il cui contenuto e' stato ritenuto invasivo della competenza legislativa statale in materia di diritto civile. Anche gli articoli 122 e 123 della l.r. 86/2016 in materia di guida ambientale, pure oggetto del ricorso promosso davanti alla Corte costituzionale, sono stati riformulati, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, mantenendo la medesima disciplina per l'accesso e l'esercizio dell'attivita', ma qualificando la stessa come normativa transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare la professione; 2. E' necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico, prevedendo al contempo il superamento di un esame tra i requisiti per lo svolgimento della professione; 3. E' opportuno, proprio in considerazione del carattere cedevole delle disposizioni in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali; 4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa relativa al profilo professionale ed ai requisiti per l'accesso alla professione di guida turistica e non e' stata approvata l'intesa di cui art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), venendosi cosi' a creare una situazione di incertezza intorno alla definizione della professione, occorre sospendere temporaneamente le disposizioni della l.r. 86/2016 relative ai corsi di formazione professionale ed ai conseguenti esami di abilitazione, nell'attesa che sia adottata l'apposita disciplina a livello statale, prevedendo comunque che tale sospensione, che riveste carattere eccezionale, abbia una durata massima di un anno dall'entrata in vigore del nuovo articolo; 5. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l'estensione agli stabilimenti balneari dell'obbligo di fornire informazioni sull'accessibilita' delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; 6. E' opportuno definire, in un apposito allegato della l.r. 86/2016, gli ambiti territoriali nei quali i comuni esercitano in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale loro attribuite, in considerazione della natura di testo unico del sistema turistico regionale della l.r. 86/2016; 7. E' opportuno altresi' disciplinare le maggioranze necessarie ai fini della stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti, oltre alla modalita' di esercizio congiunto delle funzioni di accoglienza e informazione turistica per piu' ambiti territoriali contigui; 8. Analogamente a quanto gia' previsto per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Citta' metropolitana di Firenze l'obbligo di stipulare convenzioni con l'Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l'Osservatorio turistico di destinazione; 9. Al fine di realizzare un'offerta differenziata, si prevede la possibilita' che l'albergo diffuso possa essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva; 10. Al fine di uniformare a quanto gia' previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all'aperto, quali campeggi e villaggi turistici, la facolta' di esercitare l'attivita' di centro benessere nei confronti sia delle persone alloggiate, sia del pubblico; 11. Viene modificato il periodo di sospensione dell'attivita' da parte delle strutture ricettive che comporta l'obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello gia' previsto per le agenzie di viaggio; 12. Allo scopo di rendere effettivo l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalita' statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalita' turistiche, vengono regolamentate le modalita' di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Citta' metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l'omissione o l'incompleta effettuazione di detta comunicazione; 13. E' necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticita' applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo da chiarire la portata di alcune norme e di renderne piu' agevole la lettura; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016 1. Al punto 2 del preambolo della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), le parole: «che saranno definiti con legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «definiti nell'allegato A». 2. Al punto 4 del preambolo della l.r. n. 86/2006 le parole: «Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilita' agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei "camping-village", nonche',» sono soppresse. 3. Al punto 5 del preambolo della l.r. 86/2016 le parole: «per la gioventu'» sono soppresse. 4. Il punto 7 del preambolo della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «7. Al fine di regolamentare l'ospitalita' offerta dagli alloggi locati per finalita' esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi da' in locazione tali alloggi, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all'attivita' svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attivita';». 5. Il punto 9 del preambolo della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013), viene estesa la validita' dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata l'esigenza di una specifica abilitazione all'esercizio dell'attivita' per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Inoltre, riguardo alle norme che regolano l'acquisizione dell'abilitazione, viene confermata la disciplina previgente, nelle more della definizione, a livello statale, del profilo professionale di guida turistica nazionale e dei relativi percorsi formativi;».