Art. 10 
 
     Alberghi diffusi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 86/2016 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 la parola:  «alloggi»
e' sostituita dalle seguenti: «unita' abitative». 
  2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 21  della  l.r.  86/2016  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in
ambito costiero presentano emergenze di rilievo  storico,  culturale,
paesaggistico  o  di  tipo  ambientale  naturale,  o  inerenti   alla
vocazione turistica, all'artigianato tipico, a  itinerari  culturali,
religiosi o percorsi enologicogastronomici in zone di produzione  con
prodotti a denominazione di origine protetta  (DOP),  ad  indicazione
geografica protetta (IGP)  e  a  specialita'  tradizionale  garantita
(STG).». 
  3. Il comma 8 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 e' abrogato.