Art. 10 Alberghi diffusi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 86/2016 1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 la parola: «alloggi» e' sostituita dalle seguenti: «unita' abitative». 2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 e' sostituita dalla seguente: «b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologicogastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialita' tradizionale garantita (STG).». 3. Il comma 8 dell'art. 21 della l.r. 86/2016 e' abrogato.