Art. 11 
 
           Composizione e servizi degli alberghi diffusi. 
            Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 22 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 22 (Composizione e servizi degli alberghi  diffusi).  -  1.
Gli alloggi di cui  e'  composto  l'albergo  diffuso  possono  essere
costituiti  da:  a)  camere,  aventi  accesso  diretto  da  spazi  di
disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredate e
dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet,  lavabo,  vasca
da bagno o doccia; b) unita' abitative, aventi accesso  da  spazi  di
disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredati e
dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi,  dotato  quest'ultimo
di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 
  2. L'albergo diffuso puo' essere composto anche  da  una  struttura
ricettiva, alberghiera o extra  alberghiera  con  le  caratteristiche
della civile abitazione, disciplinata dalla presente  legge;  a  tale
struttura  si  applica  la  disciplina  prevista  per  la  rispettiva
tipologia. 
  3.  La  capacita'  ricettiva  minima  e'  di  dodici  posti   letto
complessivi. 
  4. Gli  alloggi  sono  posti  in  almeno  due  edifici  autonomi  e
indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio  di
ricevimento. 
  5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di  uso  comune  sono
forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza
massima di 500 metri dai singoli alloggi,  misurati  nel  piu'  breve
percorso pedonale possibile. 
  6. Il servizio di ristorazione e di  prima  colazione  puo'  essere
affidato ad altri soggetti titolari di esercizi  di  somministrazione
di alimenti e bevande ubicati alla  distanza  massima  di  500  metri
dalla struttura principale, misurati nel piu' breve percorso pedonale
possibile.».