Art. 11 Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 86/2016 1. L'art. 22 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Composizione e servizi degli alberghi diffusi). - 1. Gli alloggi di cui e' composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da: a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; b) unita' abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o piu' locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia. 2. L'albergo diffuso puo' essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia. 3. La capacita' ricettiva minima e' di dodici posti letto complessivi. 4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. 5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile. 6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione puo' essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile.».