Art. 12 Campeggi. Modifiche all'art. 24 della l.r. 86/2016 1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «3-bis. E' altresi' consentita l'attivita' di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, pro fessionali e organizzativi previsti dalle normative di set tore.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 24 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «3-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non e' subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, ne' alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalita' di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.». 3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 le parole: «non piu' del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non piu' del 70 per cento». 4. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 sono aggiunte le parole: «, fermo restando il limite massimo del 70 per cento cumulando con le strutture di cui alla lettera a);». 5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della l.r. 86/2016 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Possono assumere la denominazione di "camping village" i campeggi nei quali l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, e' in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.».