Art. 13 
 
                         Villaggi turistici. 
              Modifiche all'art. 25 della l.r. 86/2016 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 86/2016 e'  inserito  il
seguente: 
    «2-bis. E' altresi' consentita l'attivita' di  centro  benessere,
sia alle persone alloggiate, sia  al  pubblico,  da  intendersi  come
prestazione di servizi riguardanti la cura del  corpo,  nel  rispetto
dei requisiti strutturali, professionali  ed  organizzativi  previsti
dalle normative di settore.». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 25 della l.r. 86/2016 e'  inserito
il seguente: 
    «2-ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni  a
vapore, ad uso  esclusivo  degli  ospiti,  non  e'  subordinata  alla
presenza di soggetti in possesso della  qualificazione  professionale
di estetista, ne' alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico
sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in  capo  al  titolare  o
gestore  della  struttura  ricettiva,  di  fornire  al   cliente   le
necessarie informazioni sulle modalita' di corretta  fruizione  delle
predette attrezzature,  sulle  controindicazioni  al  loro  utilizzo,
sulle precauzioni da  adottare,  anche  attraverso  l'esposizione  di
cartelli nei locali dove sono  collocate  le  attrezzature  stesse  e
assicurando ivi la presenza di  personale  addetto  che  esercita  la
vigilanza.».