Art. 17 
 
                          Classificazione. 
            Sostituzione dell'art. 37 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 37 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37  (Classificazione).  -  1.  Il  regolamento,  al  fine  di
garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformita' a
quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura  e  il  rilancio  del  turismo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
stabilisce  i  requisiti  minimi  obbligatori  per  ogni  livello  di
classificazione  delle  strutture  ricettive,  con  esclusione  degli
alberghi diffusi. 
  2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei  servizi
offerti, sono classificati: 
    a) gli alberghi e le loro dipendenze, con  un  numero  di  stelle
variabile da uno a cinque; 
    b) i campeggi e i parchi di vacanza,  con  un  numero  di  stelle
variabile da uno a quattro; 
    c) le residenze turistico-alberghiere, le  loro  dipendenze  e  i
villaggi turistici, con un  numero  di  stelle  variabile  da  due  a
quattro; 
    d) i marina resort con un numero di ancore  variabile  da  uno  a
quattro; 
    e) i condhotel  con  un  numero  di  stelle  corrispondente  alla
classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera. 
  3. La classificazione della struttura e'  determinata  in  base  ad
autocertificazione  dell'interessato  all'atto  della   presentazione
della SCIA di cui all'art. 32. 
  4.  Le   variazioni   della   classificazione   sono   soggette   a
comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.».