Art. 17 Classificazione. Sostituzione dell'art. 37 della l.r. 86/2016 1. L'art. 37 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Classificazione). - 1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformita' a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi. 2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati: a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque; b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro; c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro; d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro; e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera. 3. La classificazione della struttura e' determinata in base ad autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 32. 4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.».