Art. 26 Locazioni turistiche. Sostituzione dell'art. 70 della l.r. 86/2016 1. L'art. 70 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 70 (Locazioni turistiche). - 1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall'art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo), si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Chi da' in locazione immobili o porzioni di essi per finalita' turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalita' telematica, al comune dove gli alloggi sono situati: a) le informazioni relative all'attivita' svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente; b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attivita'. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Citta' metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza. 4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresi' le modalita' e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2. 5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalita' turistiche devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 6. Chi da' in locazione immobili o porzioni di essi per finalita' turistiche e' soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all'art. 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.».