Art. 26 
 
                        Locazioni turistiche. 
            Sostituzione dell'art. 70 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 70 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 70 (Locazioni turistiche). - 1. Alle locazioni  turistiche,
come disciplinate dall'art. 53  del  decreto  legislativo  23  maggio
2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento  e
mercato del turismo, a norma dell'art. 14  della  legge  28  novembre
2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della  direttiva   2008/122/CE,
relativa ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio  in  materia  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo),  si
applicano le disposizioni del presente articolo. 
  2. Chi da' in locazione immobili o porzioni di essi  per  finalita'
turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta,  comunica,
con modalita' telematica, al comune dove gli alloggi sono situati: 
    a) le informazioni relative all'attivita' svolta,  utili  a  fini
statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente; 
    b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attivita'. 
  3. Le informazioni di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
trasmesse dal comune alla Citta' metropolitana di Firenze o al comune
capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza. 
  4. La deliberazione  di  cui  al  comma  2  definisce  altresi'  le
modalita' e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui
al medesimo comma 2. 
  5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalita'  turistiche
devono possedere: 
    a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari  previsti  per  le
case di civile abitazione; 
    b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e  degli
impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 
  6. Chi da' in locazione immobili o porzioni di essi  per  finalita'
turistiche  e'  soggetto  all'applicazione  delle  seguenti  sanzioni
amministrative: 
    a) nel  caso  in  cui  vengano  forniti  i  servizi  accessori  o
complementari propri delle strutture  ricettive,  come  definiti  nel
regolamento  di  cui  all'art.  3,   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 
    b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma
2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a  1.500,00
euro.».