Art. 29 
 
                      Chiusura dell'attivita'. 
              Modifiche all'art. 80 della l.r. 86/2016 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 80 della l.r.  86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o piu' dei requisiti
o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine
entro il quale l'interessato provvede a conformare  l'attivita'  alla
normativa vigente. Qualora  l'interessato  non  provveda  entro  tale
termine, il comune dispone la chiusura dell'attivita'.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 80 della l.r. 86/2016, le parole:  «di  una
delle strutture ricettive di cui al presente capo» sono soppresse.