Art. 29 Chiusura dell'attivita'. Modifiche all'art. 80 della l.r. 86/2016 1. Il comma 2 dell'art. 80 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o piu' dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attivita' alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attivita'.». 2. Al comma 3 dell'art. 80 della l.r. 86/2016, le parole: «di una delle strutture ricettive di cui al presente capo» sono soppresse.