Art. 31 Informazioni. Sostituzione dell'art. 84 della l.r. 86/2016 1. L'art. 84 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 84 (Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche). - 1. I comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita' stabilite con atto della Giunta regionale. 2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l'indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.».