Art. 31 
 
                            Informazioni. 
            Sostituzione dell'art. 84 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 84 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 84 (Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche).  -  1.  I
comuni capoluoghi di provincia e la Citta' metropolitana  di  Firenze
ricevono dagli SUAP  le  comunicazioni  delle  caratteristiche  delle
strutture ricettive e degli stabilimenti balneari  e  le  trasmettono
alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni  anno,  con  le  modalita'
stabilite con atto della Giunta regionale. 
  2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari  di
stabilimenti  balneari,  con  l'indicazione  dei  canoni  da   questi
corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.».