Art. 32 
 
                  Comunicazioni ai fini statistici. 
           Inserimento dell'art. 84-bis nella l.r. 86/2016 
 
  1. Dopo l'art. 84 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: 
  «Art. 84-bis (Comunicazioni ai fini statistici). - 1. I titolari  o
i gestori delle  strutture  ricettive  e  coloro  che  esercitano  la
locazione per finalita' turistiche sono tenuti alla comunicazione dei
flussi turistici per finalita' statistiche ai  comuni  capoluoghi  di
provincia o alla Citta' metropolitana di Firenze. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo  e
la partenza di ciascun  ospite  e,  con  riferimento  alle  strutture
ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante
apposita procedura telematica, nel rispetto della  normativa  vigente
in materia  di  protezione  e  trattamento  dei  dati  personali.  La
comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in  assenza  di
movimento, e' effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni
impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7 del decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322 (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e
sulla riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai
sensi dell'art. 24 della l. 23 agosto 1988, n. 400).».