Art. 32 Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell'art. 84-bis nella l.r. 86/2016 1. Dopo l'art. 84 della l.r. 86/2016 e' inserito il seguente: «Art. 84-bis (Comunicazioni ai fini statistici). - 1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalita' turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalita' statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Citta' metropolitana di Firenze. 2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, e' effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della l. 23 agosto 1988, n. 400).».