Art. 33 
 
                      Sanzioni amministrative. 
            Sostituzione dell'art. 86 della l.r. 86/2016 
 
  1. L'art. 86 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 86 (Sanzioni amministrative). - 1.  I  titolari  o  gestori
delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che  omettono
le comunicazioni di cui all'art.  83,  o  le  effettuano  in  maniera
incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 250,00 a euro 1.500,00. 
  2. I titolari o gestori delle strutture  ricettive  che  nel  corso
dell'anno solare per piu' di tre volte  omettono  di  trasmettere  la
comunicazione di cui all'art. 84-bis, o la trasmettono parzialmente o
totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  100,00  a  euro  600,00  per  ogni  omissione  o
trasmissione parzialmente o totalmente non compilata. 
  3. Coloro che esercitano la locazione per finalita'  turistiche  in
forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di  cui
al comma 2, sono soggetti  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati. 
  4.  I  titolari  o  gestori  delle  strutture  ricettive  e   degli
stabilimenti balneari che non espongono la tabella  di  cui  all'art.
85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile,  sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  400,00  a
euro 2.400,00. 
  5. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei due anni  successivi,  le  sanzioni  pecuniarie
previste sono raddoppiate.».