Art. 33 Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'art. 86 della l.r. 86/2016 1. L'art. 86 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «Art. 86 (Sanzioni amministrative). - 1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'art. 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell'anno solare per piu' di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all'art. 84-bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata. 3. Coloro che esercitano la locazione per finalita' turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati. 4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'art. 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.».