Art. 39 
 
           Definizione dell'attivita' di guida turistica. 
              Modifiche all'art. 104 della l.r. 86/2016 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  nei  siti  di  particolare
interesse storico, artistico o archeologico, di cui all'art. 3, comma
3, della l. 97/2013, e' necessario il conseguimento  della  specifica
abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016 e' aggiunto  il
seguente: 
    «3-bis. L'esercizio della professione da parte dei  cittadini  di
altri stati membri dell'Unione europea e' soggetto alle  disposizioni
di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,  (Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».