Art. 39 Definizione dell'attivita' di guida turistica. Modifiche all'art. 104 della l.r. 86/2016 1. Il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio dell'attivita' nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all'art. 3, comma 3, della l. 97/2013, e' necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai sensi del medesimo comma 3.». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 104 della l.r. 86/2016 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea e' soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).».