Art. 40 Definizione dell'attivita' di accompagnatore turistico. Modifiche all'art. 114 della l.r. 86/2016 1. Il comma 1 dell'art. 114 della l.r. 86/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, e' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.».