Art. 40 
 
       Definizione dell'attivita' di accompagnatore turistico. 
              Modifiche all'art. 114 della l.r. 86/2016 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 114 della l.r. 86/2016  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di
cui all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della  definizione  da
parte  dello   Stato   del   relativo   profilo   professionale,   e'
accompagnatore turistico chi,  per  professione,  accompagna  singole
persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale  o
estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e  assicurare
i necessari servizi di assistenza per tutta la sua  durata,  fornendo
significative informazioni  di  interesse  turistico  sulle  zone  di
transito,  al  di  fuori  dell'ambito  di  competenza   delle   guide
turistiche.».